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Prot. n°. 3963 Davagna lì, 21.06.2011
O R D I N A N Z A n°. 9/11
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESA la necessità di eseguire la manutenzione straordinaria mediante l’asfaltatura a tratti saltuaria delle seguenti strade comunali:
- strada di collegamento Loc. Campi e strada provinciale n°. 14;
- strada di collegamento fra loc. poggio e civico cimitero di Davagna Capoluogo;
RICHIAMATA la comunicazione della Provincia di Genova Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni prot. n°. 155007 del 30.12.2009 (ns. prot. n°. 53 del 07.01.2010) con la quale venivano inseriti gli interventi sopra riportati nella programmazione delle opere di manutenzione straordinaria da eseguire in concerto Comune di Davagna e Provincia di Genova;
RICHIMATO il verbale di sopralluogo del 03.12.2010 eseguito dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e il personale della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione della Provincia di Genova dal quale si sono desunte le quantità di materiale necessario alle opere di manutenzione delle strade sopra elencate;
CONSIDERATO che il predetto verbale teneva conto, per la manutenzione della strada di collegamento fra loc. poggio e civico cimitero di Davagna Capoluogo di uno sviluppo pari a 600 m e che l'area effettivamente necessitante di manutenzione risulta inferiore rispetto a quanto preventivato in eccesso;
ATTESA la necessità di provvedere alla manutenzione della strada comunale convenzionata S.C.C. n°. 7 nel tratto di strada dalla S.P. n°. 14 in loc. Maggiolo fino al bivio con la località di Calvari Bassa;
RICHIAMATA la nota U.T.C. n°. 3962 del 21.06.2011 con la quale si comunicava alla predetta Direzione Provinciale la variazione di che trattasi;
VERIFICATO che per le modalità esecutive delle citate opere occorre interrompere le suddette strade comunali carrabili, inibendone il transito veicolare e pedonale su tutto il tracciato nel periodo interessato dalle operazioni di asfaltatura a tratti saltuaria;
SENTITA in merito l’Amministrazione;
VISTA la Legge 08.06.1990 n°. 142;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DISPONE
1. che, la seguente strada comunale:
S.C.C. n°. 7 nel tratto di strada dalla S.P. n°. 14 in loc. Maggiolo fino al bivio con la località di Calvari Bassa
il transito veicolare è inibito, per tutta la durata dei lavori di cui in premessa, ossia dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,00 a partire da giovedi 23 p.v. fino a fine lavori
2. che, nelle zone limitrofe all’intervento (in prossimità delle zone da asfaltare, della movimentazione macchine edili, ect.) ed in tutta la strada nei medesimi giorni ed orari di cui sopra, il transito pedonale è inibito;
3. sarà comunque garantito il transito ad eventuali mezzi di soccorso e/o di emergenza;
4. saranno posizionati adeguati cartelli segnaletici nei punti nevralgici della viabilità Provinciale e Comunale, ove necessitino;
5. sarà garantito il transito veicolare e pedonale in assoluta sicurezza ad avvenuta conclusione dei lavori e per tutto il periodo non compreso dalla presente ordinanza, attuando tutte le dovute precauzioni del caso ed ogni accorgimento tecnico ritenuto necessario a tal fine.
Il presente provvedimento viene inviato alla Polizia Municipale, organo comunale competente, affinché esegua i dovuti controlli in ordine al rispetto di quanto nel medesimo contenuto ed alla Provincia di Genova Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni con obbligo di attenersi a quanto nello stesso prescritto.
Il medesimo provvedimento viene esposto all’albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet dell’ente (www.comune.davagna.ge.it).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Ufficio Tecnico Comunale -
f.to Il Sindaco Valter Ricci