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lettera ai Contribuenti ICI
COMUNE DI DAVAGNA
Provincia di Genova
Via Bombrini 14 - Tel. 010 907107 Fax 010 907195
OGGETTO: Informazioni sulle modalità di pagamento I.C.I. anno 2008
Il nuovo Regolamento ICI è stato approvato con atto di C.C. n. 4 del 30.03.2005
Gentile Contribuente,
Il Comune di Davagna, con delibera di C.C. n. 11 del 15.03.2000, ha optato per la gestione diretta dell’incasso dell’ ICI I versamenti devono essere effettuati sul c/c postale n. 12611174 intestato al COMUNE DI DAVAGNA – Servizio Tesoreria – ICI – pagamento da effettuarsi presso le agenzie postali.
Le aliquote sono state confermate con Delibera di C.C. n 6 del 21/03/2008, e più precisamente:
- 6,3 (seivirgolatre) per mille per l’abitazione principale, fabbricati equiparati all’abitazione principale e registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
Art.14 - Fabbricati equiparati all’abitazione principale
1. Sono equiparati alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché ubicate nello stesso sito dell'abitazione principale e limitatamente ad una unità per categoria catastale;
f) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore, fratelli) . Il contribuente sarà tenuto a presentare comunicazione, come previsto dall’art. 18 del presente Regolamento.
La detrazione non si applica per i fabbricati equiparati all’abitazione principale (art. 14 presente regolamento) e nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. In ogni caso è estesa alle pertinenze la detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale ove da questa non sia completamente assorbita.
Ulteriore detrazione (non superiore a 200 euro) pari all’1,33 per mille della base imponibile applicata agli immobili ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9.
- 6,8 (seivirgolaotto) per mille per tutti gli altri casi;
Per l’anno 2008 l’importo della detrazione per l’abitazione principale è stato confermato in Euro 103,29; La Legge 223/2006 art.37 comma 13 e 14 ha modificato la disciplina dei versamenti I.C.I. come segue:
- la prima rata da versarsi dal 1 giugno ed entro il 16 giugno 2008 (acconto) è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta - calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda rata (saldo) è pari all’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni 2008, detratto quanto già versato a titolo di acconto - detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2008.
Il contribuente ha la facoltà di versare l’ I.C.I. complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine del 16 giugno 2008.
Il contribuente ha la facoltà di versare l’ I.C.I. mediante compensazione con modello F24 Agenzia delle Entrate.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maura MAGGIOLO
CATEGORIA: TRIBUTI
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